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Beni finiti a cui è possibile applicare l’IVA agevolata

L’IVA agevolata può essere applicata sui prodotti identificati come “beni finiti”, cioè beni che costituiscono elementi strutturali o funzionali del fabbricato, diventando parti integranti degli edifici stessi.

La Circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981 del Ministero delle Finanze identifica come segue i beni finiti:  “ai fini della identificazione – dei beni ammessi al suddetto particolare trattamento di aliquota – vale il criterio – enunciato nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979 – della permanenza del carattere della “individualità” dei beni stessi anche successivamente al loro impiego nella costruzione. Pertanto, non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione …… omissis…… quei beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono invece materie prime e semilavorate per l’acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc…… omissis…… possono considerarsi beni assoggettabili all’aliquota del 2% [N.B.: attualmente 4%], purché, beninteso, risultino da dichiarazione dell’acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione degli immobili agevolati, gli ascensori, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici, per gli impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.), per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico, ecc.), e per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc...).

Allo stesso modo, il Ministero delle Finanze, con la Risoluzione n. 39/E del 9 marzo 1996 specifica che i “beni finiti” sono quelli “aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”.

Elenco esemplificativo dei beni “finiti” del settore idrotermosanitario:

-        apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali;

-        bruciatori per caldaie;

-        cabine doccia (box doccia e piatto doccia in unico acquisto);

-        cabine doccia-sauna (box doccia e piatto doccia in unico acquisto);

-        caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di combustibile;

-        caminetti;

-        cassette di scarico esterne e/o da incasso;

-     centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di riscaldamento e/o condizionamento;

-        impianti di condizionamento;

-        contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;

-        depuratori;

-        addolcitori d’acqua;

-        filtri;

-        flessibili;

-        impianti solari termici;

-        impianti irrigazione (se accessori);

-        lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo);

-        lavelli in acciaio inox;

-        minuterie per impianti idraulici;

-        piatti doccia in ghisa, acciaio e altri materiali;

-        pilette

-        pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento;

-        raccorderia in ghisa, ferro, nera, zincata, cromata;

-        raccorderia in ottone, rame, bronzo;

-        radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;

-        rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;

-        saracinesche e valvole in ghisa;

-        scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;

-        scaldabagni solari;

-        sifoname;

-        stufe (integranti impianti di riscaldamento che non si caratterizzino come semplici elettrodomestici);

-        tubazioni e altri manufatti in ghisa, acciaio, plastica, piombo e/o altri materiali per impianti di scarico di acque bianche o nere;

-        tubazioni in acciaio nero o zincato, in rame e altri materiali per impianti di adduzione di acqua calda e/o fredda;

-        vasche idromassaggio;

-        vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.

 

Prodotti non considerati “beni finiti” e per cui non è possibile applicare IVA agevolata

I prodotti che non sono considerati beni finiti, come ad esempio piastrelle, arredobagno e accessori, devono essere ceduti applicato l’IVA ordinaria al 22%.

La tabella A del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell’IVA), parti II e III, esclude le semplici cessioni di “materie prime e semilavorati” (ad esempio cemento, piastrelle, ecc) dall’applicazione delle aliquote IVA ridotte.

Elenco esemplificativo di prodotti non agevolabili:

-        battiscopa;

-        box/pareti doccia se venduti separatamente dal piatto doccia.

-        collanti;

-        maniglioni (possono essere ceduti con iva al 4% come ausili per disabili);

-        materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, bituminosi e bituminati: agglomerato ligneo in lastre, bitume, cartone bituminato e cilindrato, cemento plastico bituminoso e fibra di amianto, fibra di vetro, frammenti di sughero in lastre, idrofugo liquido e in polvere, isolanti flessibili in gomma per tubi, lana di roccia, guaine impermeabili, polistirolo espanso;

-        materiali per pavimentazione interna ed esterna: doghe in legno, linoleum, listoni in legno, marmette, pavimenti in gomma e in PVC, piastrelle in gres e di marmo, piastrelle per rivestimento in maiolica

-        portarifiuti;

-        porta salviette;

-        portasaponette;

-        sedili per WC;

-        specchi e specchiere;

-        stucco;

-        tappeti;

-        tende per doccia

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