Beni finiti a cui è possibile applicare l’IVA agevolata
L’IVA agevolata può essere applicata sui prodotti identificati come “beni finiti”, cioè beni che costituiscono elementi strutturali o funzionali del fabbricato, diventando parti integranti degli edifici stessi.
La Circolare n.
Allo stesso modo, il Ministero delle Finanze, con la Risoluzione n. 39/E del 9 marzo 1996 specifica che i “beni finiti” sono quelli “aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”.
Elenco esemplificativo dei beni “finiti” del settore idrotermosanitario:
- apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali;
- bruciatori per caldaie;
- cabine doccia (box doccia e piatto doccia in unico acquisto);
- cabine doccia-sauna (box doccia e piatto doccia in unico acquisto);
- caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di combustibile;
- caminetti;
- cassette di scarico esterne e/o da incasso;
- centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- impianti di condizionamento;
- contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;
- depuratori;
- addolcitori d’acqua;
- filtri;
- flessibili;
- impianti solari termici;
- impianti irrigazione (se accessori);
- lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo);
- lavelli in acciaio inox;
- minuterie per impianti idraulici;
- piatti doccia in ghisa, acciaio e altri materiali;
- pilette
- pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento;
- raccorderia in ghisa, ferro, nera, zincata, cromata;
- raccorderia in ottone, rame, bronzo;
- radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;
- rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
- saracinesche e valvole in ghisa;
- scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
- scaldabagni solari;
- sifoname;
- stufe (integranti impianti di riscaldamento che non si caratterizzino come semplici elettrodomestici);
- tubazioni e altri manufatti in ghisa, acciaio, plastica, piombo e/o altri materiali per impianti di scarico di acque bianche o nere;
- tubazioni in acciaio nero o zincato, in rame e altri materiali per impianti di adduzione di acqua calda e/o fredda;
- vasche idromassaggio;
- vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.
Prodotti non considerati “beni finiti” e per cui non è possibile applicare IVA agevolata
I prodotti che non sono considerati beni finiti, come ad esempio piastrelle, arredobagno e accessori, devono essere ceduti applicato l’IVA ordinaria al 22%.
La tabella A del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell’IVA), parti II e III, esclude le semplici cessioni di “materie prime e semilavorati” (ad esempio cemento, piastrelle, ecc) dall’applicazione delle aliquote IVA ridotte.
Elenco esemplificativo di prodotti non agevolabili:
- battiscopa;
- box/pareti doccia se venduti separatamente dal piatto doccia.
- collanti;
- maniglioni (possono essere ceduti con iva al 4% come ausili per disabili);
- materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, bituminosi e bituminati: agglomerato ligneo in lastre, bitume, cartone bituminato e cilindrato, cemento plastico bituminoso e fibra di amianto, fibra di vetro, frammenti di sughero in lastre, idrofugo liquido e in polvere, isolanti flessibili in gomma per tubi, lana di roccia, guaine impermeabili, polistirolo espanso;
- materiali per pavimentazione interna ed esterna: doghe in legno, linoleum, listoni in legno, marmette, pavimenti in gomma e in PVC, piastrelle in gres e di marmo, piastrelle per rivestimento in maiolica
- portarifiuti;
- porta salviette;
- portasaponette;
- sedili per WC;
- specchi e specchiere;
- stucco;
- tappeti;
- tende per doccia
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